Newsletter n. 13/2017 – Edilizia e Urbanistica
EDILIZIA
REVISIONE DEGLI IMPORTI DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
La rideterminazione degli oneri concessori dopo il rilascio del Permesso di costruire è possibile, se non doverosa, quando l’Amministrazione ha quantificato in precedenza un importo inferiore o superiore al dovuto
- Consiglio di Stato, sez. IV, 27 settembre 2017, n. 4515
Permesso di costruire – oneri di urbanizzazione – costo di costruzione – rideterminazione degli oneri concessori – pariteticità dell’atto e assenza di discrezionalità.
Premettendo che le controversie sulla misura dei contributi edilizi concernono l’accertamento di diritti soggettivi che traggono origine direttamente da fonti normative, per cui sono proponibili a prescindere dall’impugnazione di provvedimenti dell’amministrazione nel termine di prescrizione (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 20 novembre 2012, n. 6033), la rideterminazione retroattiva del costo di costruzione da corrispondere in relazione ad un permesso di costruire già rilasciato è possibile – e addirittura doverosa – quando l’Amministrazione ha quantificato in precedenza un importo inferiore (o superiore) al dovuto. Data la natura paritetica dell’atto e l’assenza di discrezionalità, la revisione della quantificazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione non è attività autoritativa ma è solo una rettifica della misura del contributo, al fine di ricondurlo a quanto effettivamente dovuto sulla base di già adottate e vigenti disposizioni regionali (non potendo invece tener conto delle delibere regionali in materia di determinazione dei costi successive alla data del rilascio del permesso di costruire).
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