Newsletter n. 3/2019 – Edilizia e urbanistica
EDILIZIA E URBANISTICA
GIURISPRUDENZA
- Obblighi delle convenzioni urbanistiche: trasferimento e termini di adempimento: l’obbligazione di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione assunta da colui che stipula una convenzione edilizia ha natura “propter rem” e riguarda, dunque, i soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione, e quelli che realizzano l’edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa. Inoltre, i termini contenuti nella convenzione urbanistica relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione sono da considerarsi essenziali (legittimando quindi il Comune a esperire l’azione di condanna all’adempimento), solo ove risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo, non essendo al tal fine sufficienti le sole espressioni letterali “entro e non oltre”. T.A.R. Toscana, Sez. III, 26 marzo 2019, n. 438
- Obbligo di collaudo delle opere pubbliche (anche se difformi): il Comune non può sottrarsi all’obbligo di eseguire il collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate dal lottizzante ancorché difformi rispetto a quanto previsto in convenzione, laddove queste siano comunque funzionali ed idonee all’uso pubblico. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di richiedere al lottizzante gli adeguamenti necessari prima della presa in carico, previa eventuale sanatoria delle difformità riscontrate. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 marzo 2019, n. 1909
- Le attrezzature di interesse generale non comportano vincoli espropriativi: le previsioni di attrezzature e servizi (e.g. impianto sportivo) contenute nello strumento urbanistico generale non sono annoverabili tra i vincoli espropriativi, e dunque non sono soggetti a decadenza quinquennale, laddove realizzabili anche attraverso l’iniziativa privata. Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 aprile 2019, n. 2677
- No alla proroga tacita del permesso di costruire: la pronuncia dell’Amministrazione sulla domanda di proroga dell’efficacia del permesso di costruire è di natura discrezionale, in quanto, come desumibile anche dal verbo “può” usato nell’art. 15, comma 2, DPR n. 380/2001, presuppone l’accertamento delle circostanze dedotte dal privato e il loro apprezzamento in termini di evento oggettivamente impeditivo dell’avvio dell’edificazione, sicché non può formarsi il silenzio assenso sulle predette istanze di proroga. T.A.R. Basilicata, 30 marzo 2019, n. 328
SEGNALAZIONI
- Decreto Crescita – un’importante disposizione in materia di agevolazioni fiscali per il trasferimento di immobili oggetto di riqualificazione edilizia presente nel “Decreto Crescita” (L. 30 aprile 2019, n. 34).
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