Newsletter n. 4/2019 – Edilizia e urbanistica
EDILIZIA E URBANISTICA
GIURISPRUDENZA
- Un operatore commerciale è legittimato a far valere in giudizio l’illegittimità dei titoli rilasciati al concorrente: l’operatore commerciale concorrente, che ha un legittimo interesse pretensivo verso il mantenimento del livello di clientela, è legittimato a far valere in giudizio l’illegittimità dei titoli rilasciati all’impresa concorrente, operante nel medesimo settore e destinata a rivolgersi alla medesima clientela, deducendo non solo i vizi che attengono alla conformità dell’autorizzazione alle norme che disciplinano l’attività commerciale, ma anche quelli che riguardano eventuali violazioni della normativa urbanistica o edilizia. Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 maggio 2019, n. 3419
- Validità delle obbligazioni assunte dai soggetti attuatori e scadenza del piano attuativo: la scadenza dell’efficacia del piano attuativo (ovvero del piano di lottizzazione) rileva esclusivamente nell’ambito della sola disciplina urbanistica e non incide sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dai soggetti attuatori degli interventi (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 20 luglio 2012, n. 28). Pertanto, mentre per i crediti espressi in un importo monetario (ad esempio, il contributo di costruzione) decorre il normale termine di prescrizione decennale, la cessione gratuita di aree non è soggetta a prescrizione, almeno finché l’Amministrazione non decida di liberare il fondo dei privati disponendo la monetizzazione dello standard. T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 21 maggio 2019, n. 423
- Decadenza del permesso edilizio rilasciato per silenzio assenso per mancata conclusione dei lavori: l’Amministrazione Comunale non può dichiarare la “decadenza” di un titolo edilizio (presuntivamente) formatosi in via tacita, qualora sia stata comunque richiesta l’emanazione di un provvedimento espresso. In tal caso, l’Amministrazione è obbligata ex lege a pronunciarsi espressamente sul rilascio del permesso edilizio, stante il principio generale imposto dall’art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241. T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 20 maggio 2019, n. 725
- Differenza tra ristrutturazione e realizzazione di nuovo organismo edilizio: il discrimine tra ristrutturazione e realizzazione di nuovo organismo edilizio è chiaro nella giurisprudenza di questo Consiglio, secondo la quale per aversi ristrutturazione occorre che sia conservata la struttura fisica della costruzione preesistente o che questa sia oggetto di una ricostruzione se non fedele, comunque rispettosa della volumetria e della sagoma della struttura preesistente (cfr. e plurimis Cons. Stato, Sez. V, 10 settembre 2012, n. 4771, Sez. IV, 7 aprile 2015, n. 1763). Consiglio di Stato, Sez. II, 13 maggio 2019, n. 3057
SEGNALAZIONI
- Legge di conversione del D.L. Sblocca Cantieri (testo approvato dal Senato il 6 giugno 2019 e inviato alla Camera il 7 successivo per l’approvazione definitiva) contenente una modifica rilevante al testo originario del D.L. Sblocca Cantieri sul tema delle distanze minime tra gli edifici.
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