GIURISPRUDENZA: ANAC conferma che anche per le opere pubbliche realizzate a cura e spese del privato (art. 20 D.Lgs. 50/2016) è necessario il possesso di requisiti morali e SOA
DELIBERA ANAC N. 1151 del 11 dicembre 2019
A cura di Jacopo Recla
Nella delibera n. 1151 del 2019 l’ANAC ha precisato che, anche in caso di opere pubbliche realizzate a cura e spese del privato, la stazione appaltante è tenuta a verificare il possesso, in capo al soggetto contraente, dei requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e di quelli di qualificazione di cui al successivo art. 84.
La vicenda sottoposta all’attenzione dell’Autorità ha riguardato la prospettata illegittimità di due atti con i quali l’amministrazione comunale ha approvato uno schema di convenzione, avente ad oggetto la realizzazione e la successiva donazione dei lavori di adeguamento sismico di una scuola elementare ad opera di una Fondazione.
L’ANAC, nello specifico, dopo aver ricondotto la fattispecie in esame all’interno dell’ambito applicativo dell’art. 20 D. Lgs. 50/2016, ha riscontrato la sussistenza delle lamentate carenze istruttorie.
Lo schema convenzionale esaminato è risultato «generico nell’individuazione degli impegni assumibili dalle parti e privo degli elementi essenziali, molti dei quali specificamente indicati nell’art. 20 del Codice dei Contratti» (si pensi, a mero titolo esemplificativo, al mancato riferimento al progetto di fattibilità e al cronoprogramma delle opere).
A ciò si è, poi, aggiunta una grave anomalia, rappresentata dalla mancata verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 in capo al soggetto contraente, pur in presenza di un rinvio espresso a tale norma ad opera dell’art. 20.
La ratio di tale estensione si rinviene nella considerazione secondo cui l’opera, sebbene sia realizzata da un soggetto privato, continua a rappresentare un’opera pubblica, di talché sussiste, in capo alla stazione appaltante, l’interesse a che la stessa sia realizzata da un soggetto qualificato professionalmente e dotato dei requisiti morali richiesti ex lege.
Tale conclusione, tra l’altro, aveva trovato conferma anche nel previgente Codice dei contratti, il cui art. 38, nel richiedere il possesso di requisiti inderogabili di moralità in capo ai soggetti contraenti, affermava un principio generale di ordine pubblico economico, applicabile a qualsiasi rapporto contrattuale da instaurarsi con una pubblica amministrazione.
La stessa ANAC, con la delibera n. 763 del 16 luglio 2016, ha sottolineato la necessità di verificare – pur nel silenzio della norma sul punto – il possesso, in capo al soggetto chiamato ad eseguire (seppur gratuitamente) un’opera pubblica, di adeguati requisiti di qualificazione. Ne consegue che, anche in caso di realizzazione di un’opera pubblica a cura e spese di un soggetto privato, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione di cui al successivo art. 84.