GIURISPRUDENZA: Il certificato di esecuzione lavori può essere rilasciato anche prima del completamento dell’opera
Nota a Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1320
A cura di Valeria Boscolo Fiore
Il Consiglio di Stato ha affermato che il certificato di esecuzione lavori (“C.E.L.”) non attesta l’affidabilità dell’impresa nell’esecuzione di tutte le obbligazioni sorte dal contratto di appalto, ma attesta invece solo la corretta esecuzione dei lavori, ossia la capacità tecnico – organizzativa dell’appaltatore.
E, di conseguenza, la committenza può certificare anche lavori eseguiti in forza di un contratto non ancora concluso.
Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, un’impresa di costruzioni partecipava ad una procedura di gara e presentava, a comprova dei requisiti economico – finanziari richiesti dal bando di gara, il C.E.L. relativo ad un intervento ancora in corso (e privo del visto della Soprintendenza, necessario in quanto i lavori riguardavano beni culturali).
L’impresa veniva esclusa dalla gara in quanto, a parere della stazione appaltante, il C.E.L. relativo ai lavori svolti, ma ancora in corso di esecuzione, non poteva essere considerato utile al fine di dimostrare il buon esito dei lavori medesimi, in quanto riferito ad un intervento non ancora concluso (nonché per l’assenza dell’attestazione di buon esito dei lavori da parte della Soprintendenza competente).
L’impugnazione del provvedimento di esclusione veniva respinta con sentenza dal T.A.R. Emilia Romagna che aderiva alle motivazioni addotte dalla stazione appaltante; sentenza successivamente confermata dal Consiglio di Stato, se pur con diversa motivazione.
Ed infatti, secondo il Consiglio di Stato non sussiste alcuna ragione per ritenere che l’impresa possa richiedere alla committenza (pubblica o privata) il rilascio del certificato di esecuzione solamente quando il contratto d’appalto sia stato integralmente concluso.
Conseguentemente, il certificato di esecuzione lavori può essere rilasciato anche qualora il contratto d’appalto non sia ancora concluso per quella parte di lavori che il R.U.P. attesti essere stata completata con buon esito e contabilizzata.
Nel caso in esame, tuttavia, il Collegio ha ritenuto che il C.E.L. presentato dalla società appellante non fosse, comunque, utile ai fini della dimostrazione del requisito di capacità richiesto dalla stazione appaltante, in quanto (i) la formazione di detto certificato era avvenuta in epoca successiva al termine per la presentazione della domanda e (ii) mancava l’apposizione del visto da parte della Soprintendenza Archeologica delle Belle arti e Paesaggio.
In conclusione, se da un lato il C.E.L. è volto ad attestare la corretta esecuzione dei lavori – per la parte effettivamente svolta – da parte dell’impresa, nondimeno, per dare prova del requisito economico – finanziario, il concorrente deve essere in possesso del C.E.L. già al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta.