Speciale D.L. “Cura Italia” – Appalti pubblici e privati
APPALTI PUBBLICI E PRIVATI
In data 17 marzo 2020 è entrato in vigore il DL 18/2020, cd. “Cura-Italia”, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Di seguito le principali novità:
Normativa in materia di appalti:
- Inadempimento o ritardo “giustificato” dalle misure di contenimento da Covid-19 (art. 91 co. 1): sono esclusi il risarcimento del danno e l’applicazione di eventuali decadenze o penali qualora si accerti che l’inadempimento o il ritardo del debitore siano stati determinati dal rispetto delle misure di contenimento da COVID-19 adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. La causa di esclusione della responsabilità del debitore non opera automaticamente, ma occorre valutare caso per caso se l’inadempimento o il ritardo siano da imputarsi al rispetto delle misure di contenimento da Covid-19. Per un’indicazione pratica esemplificativa delle cause di esclusione della responsabilità in caso di sospensioni dei lavori disposte nei cantieri edili si v. il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili” adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19 marzo 2020.
- Anticipazione del 20% per lavori, servizi e forniture eseguiti in via di urgenza (art. 91 co. 2): l’art. 35, 18, D.Lgs. 50/2016 viene modificato – in via definitiva – precisando che l’anticipazione del 20% del corrispettivo si applica ai casi di contratti pubblici eseguiti in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, co. 8, D.Lgs. 50/2016.
- Anticipazione del 20% su opere finanziate con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014/2020 (art. 97): le anticipazioni del 10% previste dalle delibere CIPE 25/2016 e 26/2016 possono essere richieste nella maggiore misura del 20% per determinati interventi
- Affidamento diretto di forniture e servizi per il SSN finanziati da donazioni private (art. 99): fino al 31 luglio 2020 l’acquisizione di forniture e servizi da utilizzare nelle attività di contrasto dell’emergenza Covid-19 da parte di aziende/agenzie/enti del SSN, se sia finanziata esclusivamente da donazioni di privati, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, entro il limite della soglia di rilevanza
- Forniture, lavori e servizi per l’internazionalizzazione del sistema Paese (art. 72 co. 2): fino al 31 dicembre 2020 i contratti di forniture, lavori e servizi strumentali alla campagna informativa per sostenere le esportazioni italiane nei settori colpiti dall’emergenza epidemiologica potranno essere aggiudicati con la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’articolo 63, co. 6, D.Lgs. 50/2016.
- Acquisti per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete (art. 75): fino al 31 dicembre 2020 le amministrazioni aggiudicatrici, per agevolare la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete, potranno acquistare beni e servizi informatici e di connettività mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando all’art. 63, co. 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici (almeno uno di questi operatori deve essere una «start-up innovativa» o una «piccola e media impresa innovativa»).
- Ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari (art. 86): fino al 31 dicembre 2020 determinati lavori urgenti di ristrutturazione/ri-funzionalizzazione dei penitenziari potranno essere affidati in via diretta secondo le procedure di somma urgenza di cui all’art. 163 D.Lgs. 50/2016, entro il limite di Euro 350.000.
Procedimento amministrativo:
- Sospensione, proroga e differimento dei termini: per i procedimenti pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 (o la data di inizio del procedimento, se successiva) e il 15 aprile 2020; inoltre sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente alla sospensione, i termini per la formazione del silenzio-assenso e del silenzio-diniego (art. 103 co. 1).
Atto amministrativo:
- Validità degli atti amministrativi in scadenza: i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano validità fino al 15 giugno 2020 (art. 103 co. 2).
Notificazioni postali:
- Nuova modalità di recapito della corrispondenza: dal 17 marzo al 30 giugno 2020 la corrispondenza non sarà consegnata “a mani”, ma verrà immessa nella cassetta della posta, previo accertamento della presenza di persona abilitata al ritiro; la firma alla consegna sarà pertanto apposta, sui documenti di consegna, dall’operatore postale anziché dal destinatario (art. 108 co. 1).
Giustizia amministrativa:
- Sospensione di tutti termini: dall’ 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 incluso è disposta la sospensione di tutti i termini relativi al processo amministrativo;
- Rinvio delle Udienze e Camere di Consiglio: le udienze di merito e le camere di consiglio già fissate dal giorno 8 marzo 2020 fino al giorno 15 aprile 2020 sono rinviate d’ufficio “a data successiva”;
- Udienze e Camere di Consiglio dal 6 al 15 aprile: le udienze di merito e camerali già fissate nel periodo compreso tra il 6 e il 15 aprile 2020 passano in decisione senza discussione orale se tutte le parti costituite presentano istanza congiunta entro due giorni liberi dall’udienza; entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare “brevi note”.
- Decisione dei procedimenti cautelari: i procedimenti cautelari “promossi o pendenti” tra l’8 marzo ed il 15 aprile 2020 sono decisi interinalmente con decreto monocratico dal presidente, valido sino alla trattazione collegiale da tenersi successivamente al 15 aprile
- Udienze e Camere di Consiglio dal 15 aprile al 30 giugno: le udienze, sia di merito sia cautelari, tra il 15 aprile 2020 e il 30 giugno 2020, verranno trattate sulla base degli atti depositati e senza discussione orale, con facoltà per le parti di presentare “brevi note” due giorni liberi prima della trattazione.
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