Newsletter n. 6/2020 – Appalti pubblici e privati
APPALTI PUBBLICI E PRIVATI
GIURISPRUDENZA
- Il principio di necessaria corrispondenza tra requisiti di partecipazione e quota di prestazione non opera ex lege per gli appalti di servizi. In un appalto di servizi, qualora la lex specialis di gara non richieda la necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, i requisiti di capacità economico – finanziaria possono essere posseduti soltanto dalla mandataria di un RTI. Cons. St., sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1074
- Obbligo dichiarativo anche in caso di giudizio pendente e di illeciti antecedenti al triennio. L’operatore economico è tenuto a dichiarare in sede di gara l’irrogazione a proprio carico di penali contrattuali e le risoluzioni per proprio inadempimento di precedenti contratti di appalto, anche quando le medesime siano oggetto di un giudizio pendente, al fine di adempiere all’obbligo dichiarativo di cui all’art. 80, comma 5, lett. c, c-bis e c-ter del Codice. Inoltre, l’obbligo di dichiarare le condanne penali definitive, che possono essere valutate dalla Stazione Appaltante quali “gravi illeciti professionali”, si estende anche a quelle pronunce che si collocano in un periodo antecedente al triennio. Cons. St., sez. III, 4 marzo 2020, n. 1603 e Cons. St., Sez. III, 5 marzo 2020, n. 1609
- Per l’affidamento inferiore a 40.000,00 euro non è necessaria l’urgenza. Gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro disciplinati dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 rappresentano un’ipotesi specifica di affidamento diretto, diversa rispetto a quella normata dal successivo art. 63 (c.d. “procedura negoziata diretta”) e, quindi, non richiedono nessun obbligo specifico di motivazione in relazione a condizioni di necessità o urgenza.T.A.R. Puglia – Lecce, sez. III, 13 marzo 2020, n. 326
- L’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’ANAC. Il termine di 180 giorni fissato dall’art. 5 del Regolamento ANAC del 26 febbraio 2014 e s.m.i. per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori da parte dell’ANAC deve considerarsi perentorio, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, che afferma espressamente l’obbligo di osservare il principio di tempestività sia nella fase di avvio, che in quella di conclusione del procedimento sanzionatorio.T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, 23 marzo 2020, n. 3591
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