Speciale conversione D.L. “Cura Italia” – Appalti pubblici e privati
APPALTI PUBBLICI E PRIVATI
In data 30 aprile 2020 è entrata in vigore la Legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 18/2020 (cd. Decreto “Cura-Italia”) recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”.
Di seguito, si riportano le principali disposizioni in materia di appalti, evidenziando in rosso:
(i) le modifiche apportate in sede di conversione rispetto al D.L. n. 18/2020, per il quale rinviamo alla nostra newsletter del 23 marzo 2020,
(ii) alcune ulteriori modifiche legislative introdotte dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 e dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28.
1) Normativa in materia di appalti:
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- Inadempimento o ritardo “giustificato” dalle misure di contenimento da Covid-19 (art. 91 co. 1): sono esclusi il risarcimento del danno e l’applicazione di eventuali decadenze o penali qualora si accerti che l’inadempimento o il ritardo del debitore siano stati determinati dal rispetto delle misure di contenimento da Covid-19 adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. La causa di esclusione della responsabilità del debitore non opera automaticamente, ma occorre valutare caso per caso se l’inadempimento o il ritardo siano da imputarsi al rispetto delle misure di contenimento da Covid-19.
- Anticipazione del 20% per lavori, servizi e forniture eseguiti in via di urgenza (art. 91 co. 2): l’art. 35, co. 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene modificato – in via definitiva – precisando che l’anticipazione del 20% del corrispettivo si applica ai contratti pubblici eseguiti in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- Deroghe alle previsioni contrattuali nei contratti edili tra privati (art. 103 co 2-ter): nei contratti tra privati in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020 aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e di fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari a novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
In deroga a ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti dall’appaltatore sino alla data di sospensione dei lavori. - Anticipazione del 20% su opere finanziate con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014/2020 (art. 97): le anticipazioni del 10% previste dalle delibere CIPE 25/2016 e 26/2016 possono essere richieste nella maggiore misura del 20% per determinati interventi infrastrutturali.
- Affidamento diretto di forniture e servizi per il SSN finanziati da donazioni private (art. 99): fino al 31 luglio 2020 l’acquisizione di forniture e servizi da utilizzare nelle attività di contrasto all’emergenza Covid-19 da parte di aziende/agenzie/enti del SSN, se finanziata esclusivamente da donazioni di privati, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, entro il limite della soglia di rilevanza comunitaria.
- Forniture, lavori e servizi per l’internazionalizzazione del sistema Paese (art. 72 co. 2): fino al 31 dicembre 2020 i contratti di forniture, lavori e servizi strumentali alla campagna informativa per sostenere le esportazioni italiane nei settori colpiti dall’emergenza epidemiologica potranno essere aggiudicati con la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’articolo 63, co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- Acquisti per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete (art. 75 co. 1): fino al 31 dicembre 2020 le amministrazioni aggiudicatrici, per agevolare la diffusione del lavoro agile e dei servizi in rete – ivi inclusi i servizi di telemedicina – potranno acquistare beni e servizi di connettività e informatici (se ricorrono le esigenze di sicurezza pubblica anche con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale) ricorrendo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando all’art. 63, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici (almeno uno di questi operatori deve essere una «start-up innovativa» o una «piccola e media impresa innovativa»).
- Durata dei contratti di servizi informatici e di connettività (art. 75 co 3-bis): i contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività hanno una durata massima non superiore a 36 mesi, prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale dell’Amministrazione decorso un periodo non superiore a 12 mesi dall’inizio dell’esecuzione. La facoltà di recesso unilaterale è attribuita senza corrispettivo e senza oneri a carico dell’Amministrazione.
- Ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari (art. 86): fino al 31 dicembre 2020 determinati lavori urgenti di ristrutturazione/ri-funzionalizzazione dei penitenziari potranno essere affidati in via diretta secondo le procedure di somma urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., entro il limite di Euro 5.350.000.
2) Giustizia amministrativa:
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- Sospensione di tutti termini (art. 84 co. 1): dall’8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 sono sospesi tutti i termini relativi al processo amministrativo;
- Sospensione del termine per la notificazione di ricorsi: dal 16 aprile 2020 al 3 maggio 2020 (incluso) è sospeso il termine per notificare “ricorsi” – da intendersi: ricorso introduttivo, incidentale, motivi aggiunti e appello – ad eccezione dei procedimenti cautelari (norma introdotta dall’art. 36, comma 3, del D.L. 8 aprile 2020 n. 23).
- Udienze e Camere di Consiglio (art. 84 co. 1): le Udienze di merito e cautelari tra il 15 aprile 2020 e il
30 giugno 202031 luglio 2020 (termine modificato dall’art. 4 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28), verranno trattate sulla base degli atti depositati e senza discussione orale. Il Collegio ha in ogni caso la facoltà di decidere il giudizio con sentenza in forma semplificata anche senza preavvisare le parti. - Udienze e Camere di Consiglio mediante collegamento da remoto: dal 30 maggio 2020 al 31 luglio 2020 su richiesta congiunta di tutte le parti costituite, da presentare entro 5 giorni liberi prima, le Udienze e le Camere di Consiglio si potranno tenere “mediante collegamento da remoto” (norma prevista dall’art. 4 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28).
3) Procedimento amministrativo:
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- Sospensione, proroga e differimento dei termini (art. 103 co. 1): per i procedimenti pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 (o la data di inizio del procedimento, se successiva) e il 15 maggio 2020 (termine prorogato dall’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 – c.d. decreto “Liquidità”); inoltre sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente alla sospensione, i termini per la formazione del silenzio-assenso e del silenzio-diniego.
4) Atto amministrativo:
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- Validità degli atti amministrativi in scadenza (art. 103 co. 2): tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del TU Edilizia, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020
il 15 aprile 2020, conservano la loro validitàfino al 15 giugno 2020per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Tale disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, alle autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali, nonché al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
- Validità degli atti amministrativi in scadenza (art. 103 co. 2): tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del TU Edilizia, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020
5) Notificazioni postali:
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- Nuova modalità di recapito della corrispondenza (art. 108 co. 1): dal 17 marzo al 30 giugno 2020 la corrispondenza non sarà consegnata “a mani”, ma verrà immessa nella cassetta della posta, previo accertamento della presenza di una persona abilitata al ritiro; la firma alla consegna sarà pertanto apposta, sui documenti di consegna, dall’operatore postale anziché dal destinatario.
- Modalità di recapito degli atti che necessitano di firma per la consegna (art. 108 co. 2): gli operatori postali procedono con il deposito nella cassetta postale dell’avviso di arrivo dell’atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell’avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza.