Newsletter n. 10/2018 – Edilizia e Urbanistica
URBANISTICA
Gli esercizi commerciali all’interno dei complessi ospedalieri pagano il contributo di costruzione
L’opera di ristrutturazione finalizzata alla realizzazione di alcuni spazi destinati ad attività commerciale all’interno di un complesso ospedaliero, non esclusivamente riservati all’utenza ospedaliera, è soggetta al pagamento del contributo di costruzione.
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- Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3422
Contributo di costruzione – oneri di urbanizzazione – costo di costruzione – finanza di progetto – interpretazione restrittiva dell’esenzione per le opere pubbliche o di interesse generale.
È legittima la richiesta del Comune relativa al pagamento degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per gli spazi adibiti ad attività commerciali inseriti nell’ambito di un complesso ospedaliero non unicamente destinati all’utenza ospedaliera. Infatti, le ipotesi di esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale devono essere interpretate restrittivamente e si rinvengono solo nel caso in cui l’opera contribuisca con vincolo indissolubile all’erogazione diretta del servizio, non essendo al contrario sufficiente la sussistenza di un mero rapporto strumentale. Pertanto, posto che il discrimine si colloca nella diretta contribuzione delle opere all’erogazione del servizio, non possono assumere rilievo ai fini dell’applicazione dell’esenzione né la compatibilità delle opere con lo strumento urbanistico, né l’unitarietà progettuale con altre opere dirette all’erogazione del servizio, né la loro essenzialità ai fini del rispetto all’equilibrio economico/finanziario nell’ambito della procedura della finanza di progetto, né la possibilità che, per effetto della concessione, le opere possano divenire di proprietà pubblica.
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