ARTICOLO 91 del Decreto “Cura Italia”: esclusione della responsabilità contrattuale nel settore dell’edilizia
A cura di Edoardo Fabbrizio
L’art. 91 comma 1 del D.L n.18 del 17 marzo 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”) recita testualmente: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto (i.e. D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 13 del 5 marzo 2020) è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati od omessi adempimenti”.
Tale disposizione, richiamando gli articoli 1218 e 1223 del Codice Civile, intende escludere la responsabilità contrattuale ed il conseguente obbligo al risarcimento del danno in capo ai soggetti che, pur nel rispetto delle disposizioni contenute nei provvedimenti emergenziali volte a contrastare la diffusione del COVID-19, incorrono in inadempimento/inesatto adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.
Con specifico riferimento ai contratti aventi ad oggetto prestazioni riconducibili al settore dell’edilizia, tale previsione va letta anche alla luce del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile”, pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 19 marzo 2020, di concerto con ANAS, RFI e talune Associazioni Sindacali.
Tale documento, oltre a fornire indicazioni operative utili a consentire il proseguimento dei lavori in cantiere nel rispetto delle misure precauzionali finalizzate a contenere la diffusione del virus COVID-19, prosegue tipizzando, in via esemplificativa e non esaustiva, le ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore. In particolare, il Protocollo fornisce un elenco di talune circostanze concrete al verificarsi delle quali si dovrà procedere alla sospensione dei lavori, con conseguente contestuale esclusione della responsabilità dell’appaltatore per eventuali ritardi od omissioni riconducibili alle predette circostanze.
Nella specie, le cinque ipotesi contemplate dal Protocollo – che, come detto, determinano la sospensione delle attività di cantiere – costituiscono una tipizzazione pattizia della disposizione, di carattere generale, di cui all’articolo 91 del Decreto “Cura Italia”.
A fini esaustivi, si segnala, infine, sempre con riferimento al settore dell’edilizia, l’emanazione, in data 24 marzo 2020, di un successivo Protocollo – condiviso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le parti sociali dell’edilizia in data 24 marzo 2020 – recante ulteriori linee guida volte a contrastare la diffusione del virus Covid-19.
Tale documento, che recepisce gli aspetti sostanziali del Protocollo del MIT, è stato integrato con ulteriori elementi di dettaglio (quali, ad esempio, la definizione delle modalità di informazione ai lavoratori stranieri circa le misure di prevenzione adottate; l’introduzione di limiti all’accesso ai visitatori; la predisposizione di procedure specifiche relative gli orari di ingresso/uscita dei lavoratori).