Misure di protezione per il contenimento del Covid-19 nei cantieri edili: le indicazioni operative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
L’attività dei cantieri non rientra tra quelle oggetto dei provvedimenti di sospensione (v. da ultimo DPCM dell’11 marzo scorso).
Allo scopo di fornire ai titolari dei cantieri e ai subappaltatori e fornitori specifiche indicazioni operative, il 19 marzo è stato pubblicato il Protocollo di regolamentazione per il contenimento del Covid-19 nei cantieri edili, condiviso tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anas S.p.A., RFI, ANCE e alcune organizzazioni sindacali.
Il Protocollo fornisce indicazioni utili per l’adozione e gestione delle misure di protezione in cantiere.
È particolarmente interessante l’ultima sezione del provvedimento, che elenca cinque casi pratici di sospensione delle lavorazioni senza che ciò determini responsabilità dell’impresa.
Ad esempio, si deve procedere alla sospensione nel caso in cui la lavorazione da eseguire impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (risulta documentato l’avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini).
Viene così fornita una prima indicazione operativa per l’applicazione nei cantieri della norma generale contenuta nell’art. 91 del D.L. 18/2020 (D.L. “Cura Italia”), che esclude la responsabilità del debitore – anche ai fini dell’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti – se giustificata dal rispetto delle misure di contenimento del virus.
Va segnalato, da ultimo, che è il CSE a dover attestare la ricorrenza delle ipotesi di sospensione dei lavori.