Newsletter n. 1/2018 – Edilizia e Urbanistica
URBANISTICA
DIVIETI DI COLLOCAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI PER RAGIONI DI TUTELA DEL PAESAGGIO
Il divieto di installazione di cartelli pubblicitari per ragioni di tutela del paesaggio costituisce una legittima limitazione della libertà di iniziativa economica privata, considerata la preminenza del valore primario tutelato dall’art. 9 della Costituzione
- TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 5 gennaio 2018, n. 27
Collocazione impianti pubblicitari – tutela del paesaggio – PTCP – iniziativa economica privata – disparità di trattamento.
Sono legittime le disposizioni del PTCP che vietano la collocazione di impianti pubblicitari, ancorché non supportate da alcuna esigenza di sicurezza ma solamente per ragioni di tutela del paesaggio. Infatti, la libertà di iniziativa economica privata – tutelata dall’art. 41 della Costituzione – non è incondizionata ma trova un limite nell’utilità sociale con la quale può porsi in contrasto. Essa può dunque subire delle limitazioni per esigenze di tutela paesaggistica, stante la posizione preminente di quest’ultimo interesse nell’ambito dell’ordinamento giuridico e la sua consistenza di valore primario, tutelato dall’art. 9 della Costituzione. Ne è ravvisabile alcun profilo di irragionevole disparità di trattamento nella circostanza che negli stessi ambiti in cui è vietata l’apposizione di cartelloni pubblicitari, siano consentite altre attività, quali la localizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di smaltimento e gestione dei rifiuti, posto che si tratta di attività del tutto diverse rispetto alle quali non è possibile stabilire alcuna comparazione.
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