Newsletter n. 14/2020 – Appalti pubblici e privati
APPALTI PUBBLICI E PRIVATI
Giurisprudenza
- Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e criteri di tipo “on-off”. È legittima la previsione di criteri di attribuzione dei punteggi di tipo “on-off” all’offerta tecnica purché siano impiegati in misura non preponderante (nel caso, 15 punti su 70) e sia quindi preservata la discrezionalità tecnica della stazione appaltante nel valorizzare i profili qualitativi delle offerte tecniche. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 8 giugno 2020, n. 1010
- Carenza dei requisiti del subappaltatore necessario. Non è automatica l’esclusione del concorrente che abbia indicato un subappaltatore privo dei requisiti o della qualificazione per eseguire la prestazione da subappaltare, anche qualora si tratti di subappalto c.d. necessario o qualificatorio, essendo rimessa alla stazione appaltante la valutazione circa la sostituzione del subappaltatore. Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2020, n. 3504
- Il malfunzionamento del sistema telematico grava sul gestore. In caso di malfunzionamento del sistema telematico che sia prontamente denunciato dal concorrente, il gestore della piattaforma deve individuare immediatamente le cause del blocco del sistema e assistere il concorrente nell’invio della busta digitale, eventualmente anche dopo il termine previsto dalla lex specialis di gara; qualora non risulti possibile risolvere il malfunzionamento, deve essere riconosciuta al concorrente una proroga del termine di presentazione dell’offerta. T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 3 giugno 2020, n. 798
- Gli enti senza scopo di lucro possono partecipare alle gare per servizi di ingegneria e architettura. In base alla normativa UE, gli enti senza scopo di lucro (nel caso, una fondazione senza scopo di lucro) devono essere ammessi a partecipare ad appalti pubblici aventi ad oggetto la prestazione di servizi di ingegneria e di architettura, che siano stati previamente autorizzati ad offrire sul mercato. Corte Giust., sez. X, 11 giugno 2020, n. C-219/19
- Quote di partecipazione in ATI diverse da quelle risultanti dall’offerta e dal contratto. È nullo il patto tra le imprese riunite in ATI orizzontale che preveda una ripartizione delle quote di partecipazione diversa da quella risultante dall’offerta e dal contratto. Cassazione Civile, Sez. I, 16 giugno 2020, n. 11639
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