Newsletter n. 3/2018 – Edilizia e Urbanistica
EDILIZIA
RICONVERSIONE FUNZIONALE DI UN EDIFICIO E ONERI CONCESSORI
Dagli oneri concessori dovuti per un intervento di riconversione funzionale di un edificio si scomputa quanto già versato in ragione della precedente destinazione d’uso
- TAR Campania – Napoli, sez. II, 1 febbraio 2018, n. 714
Permesso di costruire – riconversione funzionale di un edificio esistente – cambio di destinazione d’uso – determinazione degli oneri concessori – scomputo degli oneri già versati – oneri non dovuti in forza di esenzione legale.
Ai sensi degli artt. 16 e ss. del D.P.R. n. 380/2001, gli oneri concessori sono sempre dovuti nella misura corrispondente alla categoria funzionale dell’edificio e al relativo carico urbanistico, indipendentemente dal fatto che si tratti di una nuova costruzione o di un intervento edilizio di riconversione di un precedente manufatto. In questa seconda ipotesi, se per la destinazione originaria del manufatto è stato versato – in ragione del preesistente carico urbanistico – un importo a titolo di oneri concessori, questo viene scomputato dall’importo calcolato in base alla nuova categoria funzionale conseguita dall’edificio. Viceversa, quando in virtù di una particolare causa di esenzione prevista dalla legge non è stata versata alcuna somma a titolo di oneri concessori per la destinazione d’uso originaria, gli oneri previsti per la nuova categoria funzionale del fabbricato devono essere giocoforza determinati nella misura piena, non operando l’ipotesi di gratuità prevista solamente per la precedente destinazione.
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