Newsletter n. 4/2018 – Edilizia e Urbanistica
URBANISTICA
LA CONVENZIONE URBANISTICA PUÒ PREVEDERE PRESTAZIONI PATRIMONIALI AGGIUNTIVE RISPETTO AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Nell’esecuzione di previsioni di un piano attuativo, il divieto di imposizione di prestazioni patrimoniali ulteriori rispetto al contributo di costruzione non esclude la possibilità di assumere convenzionalmente obblighi patrimoniali aggiuntivi
- TAR Lombardia – Milano, Sez. I, 23 febbraio 2018, n. 519
Contributo di costruzione – divieto imposizioni patrimoniali aggiuntive – riserva di legge – autonomia negoziale – servitù di veduta.
Le Amministrazioni comunali non possono imporre ai privati, che intendano dare esecuzione alle previsioni di un piano attuativo, l’obbligo di corrispondere somme aggiuntive rispetto a quanto da essi dovuto a titolo di contributo di costruzione ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, a ciò ostandovi il divieto di imposizione di prestazioni personali o patrimoniali non previste della legge contenuto nell’art. 23 Cost. Tale principio subisce tuttavia un’eccezione nel caso in cui l’obbligo aggiuntivo – come, ad esempio, la stipula di un contratto di servitù di veduta in favore del fondo dominante di proprietà dell’Amministrazione comunale – discenda da una convenzione urbanistica, atteso che, in tale ipotesi, gli oneri ulteriori di cui il privato si fa carico non sono imposti unilateralmente dall’Amministrazione ma assunti liberamente dall’operatore nell’esercizio della propria autonomia negoziale.
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