Newsletter n. 5/2018 – Edilizia e Urbanistica
EDILIZIA-URBANISTICA
Il silenzio-assenso non può formarsi sui permessi di costruire in deroga allo strumento urbanistico (neppure in seguito alle modifiche normative introdotte con la legge “Madia”)
Nell’esecuzione di previsioni di un piano attuativo, il divieto di imposizione di prestazioni patrimoniali ulteriori rispetto al contributo di costruzione non esclude la possibilità di assumere convenzionalmente obblighi patrimoniali aggiuntivi
- TAR Piemonte – Torino, Sez. II, 27 febbraio 2018, n. 270
Permesso di costruire – deroga allo strumento urbanistico vigente – inoperatività del silenzio-assenso – necessaria valutazione degli interessi pubblici coinvolti nella pianificazione urbanistica.
L’operatività del silenzio-assenso nella materia edilizia è confinata all’ipotesi in cui il privato abbia richiesto il rilascio di un permesso di costruire “ordinario”, ossia assistito da tutti i presupposti necessari per il suo accoglimento, in relazione al quale l’Amministrazione si limiti a verificare la conformità del progetto edilizio alla normativa di settore e agli strumenti urbanistici vigenti.
Per contro, nei casi in cui il privato presenti un’istanza di permesso di costruire in deroga, l’Amministrazione è tenuta a valutare innovativamente e con amplissima discrezionalità la sussistenza dei presupposti di interesse pubblico per modificare lo strumento urbanistico. Pertanto in queste ipotesi l’istituto del silenzio-assenso non è configurabile neppure a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 125/2015 (Legge “Madia”), la quale non introduce alcuna norma che consenta di pretermettere valutazioni connotate da amplissima discrezionalità sul solo presupposto del tempo trascorso dalla data di presentazione dell’istanza del privato.
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