Newsletter n. 6/2018 – Edilizia e Urbanistica
URBANISTICA
Il Comune non può modificare unilateralmente la convenzione urbanistica
L’Amministrazione non può modificare unilateralmente il contenuto di una convenzione urbanistica attesa la natura contrattuale della stessa e il carattere vincolante per le tutte parti dell’accordo delle previsioni in essa contenute
- TAR Basilicata – Potenza, Sez. I, 6 febbraio 2018, n. 106
Convenzione urbanistica – art. 11 della Legge n. 241 del 1990 – natura contrattuale – autonomia negoziale – divieto di modifiche unilaterali.
Dalla natura contrattuale delle convenzioni urbanistiche – che, ai sensi dell’art. 11 della L. 241 del 1990, rientrano nel novero degli accordi tra privati e pubblica amministrazione – discende, quale necessario corollario, il carattere vincolante per entrambe le parti dell’accordo e il divieto per l’Amministrazione di apportarvi modifiche unilaterali. Pertanto non è consentito al Comune di incidere unilateralmente su singole previsioni della convenzione urbanistica (ad esempio relative alla determinazione del valore delle aree in cessione), potendo l’Amministrazione soltanto valersi, in presenza dei relativi presupposti, della facoltà di recesso dall’accordo per “sopravvenuti motivi di interesse pubblico”, salva la corresponsione di un indennizzo, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della legge n. 241 del 1990 (in termini, T.A.R. Lombardia, Sez. II, 17 marzo 2016, n. 517).
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