Newsletter n. 2/2020 – Appalti pubblici e privati
APPALTI PUBBLICI E PRIVATI
GIURISPRUDENZA
- La carenza di un requisito in capo al subappaltatore non determina l’esclusione automatica del concorrente dalla procedura di gara: la normativa nazionale in materia di subappalto contrasta con il diritto euro-unitario nella parte in cui prevede l’esclusione automatica del concorrente dalla procedura di gara qualora il subappaltatore da questi designato in sede di offerta risulti privo dei requisiti prescritti (per non essere risultato in regola con le norme che disciplinano l’accesso al lavoro dei disabili), ben potendo l’appaltatore fornire gli elementi di prova atti a dimostrare la sua affidabilità malgrado l’esistenza di detto motivo di esclusione e dovendo l’amministrazione valutare detti elementi in funzione della gravità della situazione e delle circostanze che contraddistinguono il caso di specie, pena la violazione del principio di proporzionalità. CGUE, sez. II, 30 gennaio 2020 (causa C-395/18)
- L’inserimento del documento di identità in una busta diversa non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara: la stazione appaltante non può escludere un concorrente dalla procedura di gara a causa del mancato inserimento del documento di identità nella specifica busta indicata dalla lex specialis di gara, dovendo, in tal caso, attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio, in quanto trattasi di documento comunque presente. T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 22 gennaio 2020, n. 129
- Le forniture senza “posa d’opera” e i costi di sicurezza e manodopera: se l’appalto comprende prestazioni che sono sì ulteriori (nel caso: confezionamento, etichettatura, imballaggio e consegna) ma che rimangono pur sempre meramente strumentali alla prestazione principale di fornitura, esso non rappresenta un appalto misto di servizi e forniture, ma rimane un appalto di fornitura senza “posa in opera”, come tale sottratto all’obbligo di indicazione dei costi di manodopera e sicurezza ex 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016. Cons. St., sez. III, 9 gennaio 2020, n. 170
- Indeterminatezza degli elementi costruttivi secondari: per determinare l’oggetto del contratto di appalto non è necessario che l’opera sia specificata in tutti i suoi particolari, ma è sufficiente che ne siano fissati gli elementi fondamentali. Pertanto, le deficienze e le inesattezze riguardanti taluni elementi costruttivi non costituiscono causa di nullità del contratto se non impediscono la realizzazione dell’opera e la sua individuazione mediante il ricorso ai criteri generali della buona tecnica costruttiva e alle regole dell’arte. Cass. Civ., sez. II, 8 gennaio 2020, n. 133
SEGNALAZIONI
- Articolo 4 del DL Fisco (D.L. 124/2019), che ha introdotto il nuovo art. 17-bis nel testo del D.Lgs. 241/1997 in materia di ritenute fiscali relative ai lavoratori impiegati in taluni appalti di opere e servizi.
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