Newsletter n. 11/2018 – Edilizia e Urbanistica
EDILIZIA E URBANISTICA
Il contributo di costruzione può essere sempre rettificato dalla Pubblica Amministrazione (entro 10 anni) senza ricorrere ad atti di natura autoritativa
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- Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30 agosto 2018, n. 12
Contributo di costruzione – rideterminazione del contributo – natura non autoritativa degli atti – termine di prescrizione decennale – inapplicabilità del principio di affidamento.
L’atto di imposizione e liquidazione del contributo di costruzione previsto dall’art. 16 del DPR 380 del 2001 non ha natura autoritativa, né costituisce esplicazione di una potestà pubblicistica, risolvendosi nella mera applicazione di rigidi e prestabiliti parametri regolamentari e tabellari. Dalla natura paritetica di tale atto di determinazione deriva, da un lato, che la Pubblica Amministrazione può apportarvi modifiche sia in favore del privato che in senso contrario (ed è tenuta a farlo laddove vi siano stati errori di calcolo), purché nei limiti della prescrizione decennale del relativo credito; dall’altro, che il privato non è tenuto ad impugnare gli atti determinativi del contributo nel termine di decadenza, potendo ricorrere al giudice amministrativo – munito di giurisdizione esclusiva – nel medesimo termine decennale, anche con una azione di accertamento. Allo stesso tempo, data la natura predeterminata ed oggettiva dei parametri da applicare al contributo di costruzione, a fronte di un errata determinazione dello stesso il privato non può invocare il principio di affidamento, salvo non risulti possibile verificare i criteri di calcolo utilizzati dall’Amministrazione con l’ordinaria diligenza richiesta al debitore.
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