Newsletter n. 2/2019 – Edilizia e Urbanistica
EDILIZIA E URBANISTICA
I contratti aventi per oggetto diritti reali relativi a fabbricati irregolari sono validi nel caso in cui rechino gli estremi del titolo che ne ha autorizzato la costruzione
- Cass. Civ., Sez. Un., n. 8230 del 22 marzo 2019
Validità contratto – compravendita – diritti reali – immobile irregolare – difformità – abusivo – titolo originario – permesso di costruire.
Ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. 380/2001, devono ritenersi validi ed efficaci i contratti aventi per oggetto diritti reali relativi a fabbricati o loro parti nel caso in cui il testo dell’atto rechi il riferimento al titolo edilizio che ne ha originariamente autorizzato la costruzione, a prescindere dalla conformità o difformità edilizia dell’immobile rispetto a quanto autorizzato. Infatti, la summenzionata disposizione commina la sanzione della nullità soltanto per quegli atti tra vivi da cui non constino gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, nulla disponendo invece rispetto ai contratti stipulati in costanza di una dichiarazione in tal senso purché veritiera ed effettivamente riferibile all’immobile. In altri termini, poiché le ipotesi di nullità legislativamente previste devono considerarsi di stretta interpretazione, il contratto che abbia ad oggetto un fabbricato realizzato con variazioni (siano esse essenziali o non essenziali) rispetto al titolo rilasciato deve ritenersi valido ed efficace, posto che l’interesse al rispetto delle prescrizioni di natura urbanistica rimane comunque salvaguardato dalla possibilità di comminare le sanzioni amministrative di cui agli art. 31 e ss. del D.P.R. 380/2001.
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