Newsletter n. 4/2017 – Edilizia e Urbanistica
URBANISTICA
LIMITI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE
La pianificazione urbanistica comunale deve evitare disposizioni maggiormente restrittive rispetto alla normativa statale e regionale
- T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, 26 aprile 2017, n. 946
P.G.T. – oneri procedimentali ed economici aggiuntivi – subordinazione dell’edificazione a contributo di solidarietà ed interventi extra comparto – non prevedibile in sede di P.G.T. – inammissibilità di disposizioni comunali più restrittive di quelle statali – necessaria corrispondenza tra piani di organizzazione del territorio e schemi statali – inesistenza di potere amministrativo indifferenziato di pianificazione del territorio.
Il P.G.T. non può subordinare l’edificazione ad oneri procedimentali ed economici aggiuntivi rispetto a quanto fissato dalla normativa statale e regionale, come contributi di solidarietà ed interventi extra comparto, a meno che non vi sia una convenzione urbanistica in cui il privato si assume negozialmente l’ulteriore obbligo. In generale, nell’attività di pianificazione urbanistica il Comune deve attenersi alla normativa di rango superiore, evitando sia di porre in essere disposizioni maggiormente restrittive rispetto ad essa, sia di prevedere piani di organizzazione del territorio non corrispondenti a schemi generali e astratti previsti da norme primarie.
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