Newsletter n. 5/2017 – Edilizia e Urbanistica
URBANISTICA
CONVENZIONE URBANISTICA E RELATIVE OBBLIGAZIONI
Il trasferimento degli obblighi di una convenzione urbanistica in caso di cessioni immobiliari, tra carattere propter rem e interpretazione letterale
- T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, 21 aprile 2017, n. 941
Convenzione urbanistica – trasferimento delle obbligazioni convenzionali – natura propter rem – mancata liberazione degli originari sottoscrittori della convenzione – rilievo del tenore letterale della convenzione – inopponibilità dell’obbligazione a soggetti terzi.
Fermo restando che gli obblighi nascenti da una convenzione urbanistica hanno natura di obbligazioni propter rem (cfr. Cass. civ., sez. II, 5 settembre 2000, n. 11684), anche se la cessione delle relative aree non implica la liberazione dei precedenti proprietari (cfr., di recente, Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2015, n. 16999), bisogna in ogni caso considerare il tenore letterale della convenzione, la quale, in quanto atto di autonomia negoziale (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 2013, n. 351) deve essere interpretata secondo le regole fissate per i contratti. In particolare, non possono considerarsi obbligati soggetti che, in base alla lettera della convenzione, risultano chiaramente terzi rispetto all’accordo o alla rilevante parte di esso.
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