Newsletter n. 6/2017 – Edilizia e Urbanistica
URBANISTICA
IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E REGOLAMENTO COMUNALE
Il Consiglio di Stato ribadisce: no a limiti generalizzati imposti dal comune alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile che rischino di pregiudicare il corretto funzionamento dei servizi e la copertura del territorio nazionale
- Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2017, n. 2073
Impianti di telefonia mobile – regolamento comunale – limiti alla localizzazione – motivazioni legate a interessi previsti dalla legge – bilanciamento con esigenze di funzionamento del servizio – necessario coinvolgimento dei gestori nella scelta delle localizzazioni.
Il Comune non può, tramite la propria competenza regolamentare, porre limiti di carattere generale alla localizzazione di impianti di telefonia mobile, né ricondurre le limitazioni a una generale esigenza di tutela della popolazione da onde elettromagnetiche (cfr. Corte cost. 331/2003; id., 307/2003). I limiti devono sempre essere riconducibili a specifici interessi individuati dalla legge e non devono comunque pregiudicare il buon funzionamento del servizio e la sua copertura (cfr. Cons. Stato, III, 306/2015; id., 723/2014); ciò vale sia per nuovi impianti, sia per rilocalizzazione di quelli esistenti. Inoltre, nelle procedure di individuazione di siti alternativi per localizzazione non si può prescindere dal coinvolgimento dei gestori, individuati come soggetti più adatti e tecnicamente competenti a proporre soluzioni.
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EDILIZIA
DISTANZA TRA PARETI E VEDUTE
Il Consiglio di Stato precisa la natura pubblicistica delle regola sulla distanza tra fabbricati e la loro prevalenza su eventuali norme contrastanti
- Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 2017, n. 2086
Limiti di distanza tra fabbricati – tutela di interesse pubblico – prevalenza su eventuali disposizioni contrastanti e sostituzione automatica – presupposto dell’esistenza di pareti munite di vedute.
La disciplina pubblicistica che regolamenta la distanza fra fabbricati – nel caso di specie, relativa alla distanza fra pareti di cui almeno una avente una finestra qualificabile come veduta – assolve a funzioni di tutela dell’interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 856) e, pertanto, prevale di diritto su eventuali disposizioni contrastanti, sostituendole automaticamente (cfr. Cass. civ. sez. II, 12 febbraio 2016, n. 2848; Cons. Stato, sez. IV, 16 aprile 2015, n. 1951). Inoltre, la distanza va calcolata in relazione a ogni punto dell’edificio e non alle sole parti che si fronteggiano (v. in senso conforme Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2015, n. 2661).
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