Newsletter n. 6/2019 – Edilizia e urbanistica
EDILIZIA E URBANISTICA
GIURISPRUDENZA
- Uso distorto dell’accesso civico ex art. 5 D.Lgs. n. 33/2013: l ’accesso civico non può essere adoperato in modo distorto o divenire causa di intralcio al buon funzionamento dell’azione amministrativa per effetto di istanze massive e/o indeterminate nell’oggetto, né tantomeno può essere utilizzato per il soddisfacimento di interessi pubblici bensì di natura solo privata, individuale e finanche egoistica. Sicché la Pubblica Amministrazione destinataria dell’istanza è tenuta in ogni caso a valutarla secondo il suo prudente apprezzamento, effettuando un giusto bilanciamento degli interessi in gioco, affinché non se ne faccia un “uso malizioso”. Del resto, le finalità dell’accesso civico non possono essere confuse con quelle dell’accesso di cui all’art. 22 L. n. 241/1990, poiché, mentre quest’ultimo risulta preordinato a soddisfare un interesse specifico di chi lo fa valere, il primo risponde invece a un’esigenza di cittadinanza attiva, incentrata sui doveri inderogabili di solidarietà democratica, dunque non utilizzabile come surrogato dell’altro qualora si perdano o non vi siano i presupposti. Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702
- Più strutture di vendita vicine non fanno sempre un centro commerciale: nonostante la disciplina regionale lombarda abbia introdotto nuove e ulteriori tipologie di “Centro Commerciale” (D.G.R. n. X/1193/2013 in attuazione della L.R. n. 6/2010) rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale (D.Lgs. n. 114/1998), la prima non può essere interpretata nel senso di attribuire la classificazione di “Grande Struttura di Vendita” a esercizi commerciali che invece, secondo la legge statale, non lo sarebbero. Pertanto, la mera (e occasionale) vicinitas tra più strutture di vendita non può dar luogo a un centro commerciale giacché difetta dei due requisiti richiesti dalla legge: (i) la ricorrenza di un legame fisico (inteso quale vero e proprio collegamento fisico mediante la realizzazione di percorsi pedonali appositamente studiati e non già appartenenti alla semplice transitabilità pubblica); (ii) la comunanza di gestione (laddove si rilevino una comune fruizione di spazi/locali accessori, la presenza di servizi alla clientela indistintamente fruibili e una policy di gestione accentrata e unitaria). In difetto di tali presupposti, non è possibile ascrivere valenza giuridica al legame fra due o più strutture di vendita caratterizzate dalla sola vicinitas, rilevabile al più quale circostanza di fatto giuridicamente irrilevante. Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 agosto 2019, n. 5902
- Effetti dell’intervenuta decadenza del piano attuativo sugli obblighi convenzionali: gli effetti dell’intervenuta inefficacia del piano attuativo (per scadenza del termine decennale) riguardano la disciplina urbanistica dell’area interessata, ma non incidono sull’efficacia delle obbligazioni assunte nell’ambito della convenzione urbanistica. Tale principio è valido anche laddove gli impegni convenzionali siano posti a carico dell’Amministrazione, sicché questa può essere condannata all’adempimento della prestazione posta a suo carico relativamente alla ripresa e conclusione dei lavori di urbanizzazione. T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 5 settembre 2019, n. 795
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