Newsletter n. 7/2019 – Appalti pubblici e privati
APPALTI PUBBLICI E PRIVATI
La Legge n. 55/2019 di conversione del DL 32/2019 (cd. “Sblocca Cantieri”)
In data 18 giugno 2019 è entrata in vigore la legge 14 giugno 2019, n. 55 (di conversione, con modificazioni, del DL 32/2019, cd. “Sblocca Cantieri”), la quale si applica ai bandi o avvisi pubblicati dopo tale data e alle procedure i cui inviti non sono stati inviati alla medesima data. Di seguito le principali disposizioni:
1) Fino al 31.12.2020:
- Subappalto: la stazione appaltante può stabilire il limite massimo del subappalto, fino al 40% del valore del contratto; non deve essere indicata la terna di subappaltatori (art. 105);
- Appalto integrato: è ammesso l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori (da valutare se la mancata sospensione di un’altra disposizione dell’art. 59, comma 1 consente di utilizzare effettivamente l’appalto integrato) (art. 59, comma 1);
- “Inversione procedimentale”: la stazione appaltante può stabilire nel bando che valuterà le offerte prima di verificare la sussistenza dei requisiti dei concorrenti (art. 133, comma 8);
- Manutenzioni ordinarie e straordinarie: le gare per i lavori di manutenzione ordinaria e in alcuni casi di manutenzione straordinaria possono essere indette sulla base del progetto definitivo (art. 23);
- Albo ANAC: i Commissari non devono essere scelti tra gli iscritti all’Albo ANAC (art. 77, comma 3);
- Comuni non capoluoghi di Provincia: possono indire autonomamente procedure di gara senza ricorrere a centrali di committenza o stazione unica appaltante (art. 37, comma 4).
2) In via definitiva:
- Appalti di lavori sotto-soglia – procedure: inferiori a 40 mila Euro: affidamento diretto; da 40mila a 150mila Euro: affidamento diretto “previa valutazione di tre preventivi”; da 150mila a 350mila Euro: procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici; da 350mila a 1milione di Euro: procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici; da 1milione a 5.548mila Euro: procedura aperta (art. 36);
- Appalti di servizi e forniture sotto-soglia – procedure: inferiori a 40 mila Euro: affidamento diretto; da 40mila a 221mila Euro: affidamento diretto previa consultazione di almeno 5 operatori economici (art. 36);
- Appalti sotto-soglia: la stazione appaltante può utilizzare indistintamente il criterio del minor prezzo o il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 36, comma 9-bis);
- Offerta economicamente più vantaggiosa (servizi e forniture): sono aggiudicati esclusivamente con il criterio dell’OEPV gli affidamenti di servizi e forniture (pari o superiori a Euro 40.000) di “notevole contenuto tecnologico” o “carattere innovativo”;
- Minor prezzo (servizi): i servizi con caratteristiche standardizzate non possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo se sono “ad alta intensità di manodopera” (art. 36, comma 4, lett. b);
- Offerte anomale: stabiliti i nuovi criteri per l’individuazione delle offerte anomale per le gare con criterio del minor prezzo (diversi in caso di offerte maggiori o minori a 15) (art. 97, commi 2 e 2-bis);
- Offerte anomale negli appalti sotto-soglia: viene prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale aggiudicate al prezzo più basso se le offerte ammesse sono superiori a 10 (art. 97, comma 8);
- Valore dell’appalto e lotti: il valore complessivo dell’appalto è pari alla somma del valore di tutti i lotti, anche se non sono aggiudicati “contemporaneamente” (art. 35);
- Motivi di esclusione: vengono introdotte varie modifiche ai motivi di esclusione; si segnala in particolare il “grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato” (art. 80, comma 5, lett. c-quater);
- Progetto di fattibilità tecnico-economica: vengono stabiliti i nuovi contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica (art. 23, comma 5);
- Spese tecniche: sono comprese anche le spese di carattere strumentale (art. 23, comma 11-bis);
- Requisiti dei progettisti: il nuovo Regolamento Unico stabilirà i requisiti dei progettisti (art. 24);
- Consorzi stabili: l’esecuzione delle prestazioni da parte del consorzio tramite i consorziati non costituisce subappalto; sono disciplinati i requisiti per la qualificazione e dimostrazione dei requisiti di consorzi e consorziati (art. 47, comma 2);
- Progettazione: vengono specificati i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione; la stazione appaltante indica nel bando le modalità per il pagamento diretto dei progettisti esterni (art. 59);
- Qualificazione: il periodo per documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico e professionale è aumentato da 10 a 15 anni (art. 84, comma 4, lett. b);
- Codice della crisi d’impresa: vengono introdotte nel Codice dei contratti pubblici alcune previsioni del Codice della crisi d’impresa relative ai casi di fallimento dell’esecutore, risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione (art. 110);
- Regolamento Unico: verrà approvato entro 180 giorni un Regolamento Unico recante disposizioni “di esecuzione, attuazione e integrazione” del Codice, in sostituzione di alcuni atti attuativi del Codice (Linee Guida ANAC e DM) (art. 216);
- Impugnazione delle ammissioni: abrogato l’obbligo di impugnazione delle ammissioni di terzi entro 30 giorni dalla conoscenza (cd. rito “super-accelerato”) e i relativi obblighi di comunicazione e pubblicità (art. 29).
Si segnalano di seguito le principali disposizioni introdotte dal DL che non sono state convertite e che dunque sono applicabili solo per le gare indette dal 19 aprile 2019 al 17 giugno 2019:
- Preferenza per il criterio del minor prezzo negli appalti sotto-soglia (art. 36, comma 9-bis);
- Possibilità di subappaltare ad un operatore che ha presentato offerta nella stessa gara (art. 105);
- Esclusione per mancato pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali anche se “non definitivamente accertati” (art. 80, comma 4);
- Abrogazione del tetto massimo del 30% per il punteggio economico del prezzo (art. 95);
- Incentivo del 2% per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, verifica preventiva della progettazione (art. 113).
Tags: