Newsletter n. 7/2019 – Edilizia e urbanistica
EDILIZIA E URBANISTICA
GIURISPRUDENZA
- Autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari e non necessità del titolo edilizio: l’autorizzazione all’installazione degli impianti pubblicitari rilasciata dai Comuni in base all’art. 23 del Codice della Strada, nel rispetto dei criteri e dei vincoli fissati nell’apposito regolamento comunale e nel piano generale degli impianti pubblicitari, non necessita di uno specifico titolo edilizio, in quanto altrimenti si genererebbe una duplicazione del sistema autorizzatorio e sanzionatorio che risulterebbe sproporzionata, poiché non giustificata dall’esigenza (già salvaguardata in base alla disciplina speciale dell’art. 3 d.lg. n. 507 del 1993) di tutelare il corretto assetto del territorio. Ne consegue che non è possibile richiedere, per l’installazione di un impianto pubblicitario, il “permesso di costruire” e, di conseguenza, ove questo manchi, comminare la sanzione demolitoria prevista dal D.P.R. n. 380/2001. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 855, 30 settembre 2019
- Valutazione dell’Amministrazione sulla persistente necessità e utilità di un piano esecutivo: la necessità della previa predisposizione di un piano esecutivo (piano di lottizzazione o piano particolareggiato), quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia, si impone soltanto qualora si tratti di asservire per la prima volta all’edificazione aree non ancora urbanizzate che obiettivamente richiedano, per il loro armonico raccordo col preesistente aggregato abitativo, la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. In caso di edificazione in contesto urbanizzato, l’Amministrazione può altresì confermare la persistente della necessità di un piano applicativo all’esito di una valutazione sulla concreta attuabilità ed utilità del piano, che consideri anche l’eventuale insufficienza delle opere di urbanizzazione già esistenti. Tale valutazione comporta un indubbio coefficiente di discrezionalità tecnica e non è sindacabile dal giudice amministrativo se non in presenza di evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o di palese travisamento dei fatti (nello stesso senso, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 5665, 09 dicembre 2016). T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, n. 4533, 23 settembre 2019
- Natura giuridica delle obbligazioni derivanti da convenzioni urbanistiche: hanno natura reale le obbligazioni derivanti dalle convenzioni urbanistiche, relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, al cui adempimento sono pertanto tenuti non solo i soggetti che stipulano la convenzione, ma anche quelli che richiedono i titoli edilizi nell’ambito della lottizzazione, quelli che realizzano l’edificazione ed i loro aventi causa. Le clausole delle convenzioni urbanistiche devono essere interpretate in relazione allo scopo delle convenzioni stesse, di garantire che all’edificazione del territorio corrisponda non solo l’approvvigionamento delle dotazioni minime di infrastrutture pubbliche, ma anche il suo equilibrato inserimento in rapporto al contesto di zona che, nell’insieme, garantiscano la normale qualità del vivere in un aggregato urbano discrezionalmente, e razionalmente, individuato dall’autorità preposta alla gestione del territorio. Consiglio di Stato Sez. II, 23 settembre 2019, n. 6282
- L’area su cui si trovano i ruderi è da considerarsi quale area non edificata: la ricostruzione di un rudere non è riconducibile nell’alveo della ristrutturazione edilizia nel caso in cui manchino elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio da recuperare: in particolare, un manufatto costituito da alcune rimanenze di mura perimetrali, ovvero un immobile in cui sia presente solo parte della muratura predetta, e sia privo di copertura e di strutture orizzontali, non può essere riconosciuto come edificio allo stato esistente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5174, 21 ottobre 2014, e T.A.R. Lombardia – Brescia, n. 1167, 26 settembre 2017). In mancanza di elementi strutturali non è infatti possibile valutare la consistenza dell’edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un’area non edificata (Cons. St., sez. V, sentenza n. 1025 del 15 marzo 2016). Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6188, 17 settembre 2019
- La servitù di uso pubblico per cd. “dicatio ad patriam”: la cd. “dicatio ad patriam” rappresenta un modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consistente nel comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un’esigenza comune ai membri di tale collettività “uti cives”, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima Consiglio di Stato, Sez. V, 22 agosto 2019, n. 5785
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