Newsletter n. 9/2019 – Edilizia e urbanistica
La Legge Regionale Lombardia 18/2019 in materia di rigenerazione urbana
LE PRINCIPALI NOVItà
In data 29 novembre 2019 è stata pubblicata nel B.U.R.L. la l.r. n. 18/2019 che introduce importanti novità per gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale e per quelli volti al recupero del patrimonio edilizio esistente, integrando e modificando la disciplina già contenuta nella l.r. n. 12/2005 nonché in altre leggi regionali. La legge regionale prevede diverse misure di incentivazione, così da ridurre il consumo di suolo e da assicurare uno sviluppo sostenibile del territorio.
Di seguito le principali novità:
- Gli ambiti di rigenerazione urbana: in attesa dell’adeguamento del PGT, spetterà ai Comuni il compito di individuare le aree destinate alla rigenerazione urbana (art. 2);
- I diritti edificatori: questi diritti vengono collocati privilegiando gli ambiti di rigenerazione urbana (art. 3);
- Indice di edificabilità: viene incrementato fino al 20% per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che perseguono determinate finalità, quali la bonifica degli edifici e dei suoli contaminati o l’eliminazione delle barriere architettoniche. Tale beneficio non opera per le grandi strutture di vendita (art. 3);
- Altezze massime: gli interventi realizzati sul patrimonio edilizio esistente e che usufruiscono del bonus volumetrico possono essere realizzati in deroga all’altezza massima indicata nel PGT, nel rispetto del limite del 20% (art. 3);
- I programmi integrati di intervento: viene prevista la possibilità di procedere all’attuazione per stralci funzionali. Nei casi di realizzazione di nuovi interventi, la convenzione attuativa del PII deve indicare la durata dello strumento attuativo, che può essere anche superiore a 10 anni, eventualmente prorogabile anche oltre il previgente limite di 3 anni (art. 3)
- Il patrimonio edilizio dismesso con criticità: gli interventi realizzati su questi immobili usufruiscono di un incremento del 20% dei diritti edificatori e sono esentati dall’eventuale obbligo di reperimento di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale (art. 4);
- Recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati: gli edifici rurali dismessi o abbandonati dall’uso agricolo, esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. n. 18/2019, possono essere oggetto di recupero e di uso anche diverso da quello agricolo (art. 4);
- Il contributo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione: viene ridotto del 50% per gli interventi di ristrutturazione realizzati negli ambiti di rigenerazione urbana (art. 4);
- Il calcolo degli oneri di urbanizzazione: la riduzione del 60% degli oneri di urbanizzazione, oggi prevista solo per gli interventi di ristrutturazione edilizia, viene estesa agli interventi di demolizione e ricostruzione, anche se fuori sagoma, nonché a quelli di ampliamento mediante l’utilizzo di premialità edificatorie (art. 4);
- Lo scomputo aggiuntivo al costo di costruzione: è possibile dedurre gli importi delle opere pubbliche previste in convenzione urbanistica, purché non connesse al reperimento della dotazione di standard, a compensazione del costo di costruzione (art. 4);
- Gli interventi di logistica e autotrasporto: la quota di contributo di costruzione commisurata al costo di costruzione per gli interventi di logistica o autotrasporto realizzati al di fuori degli ambiti di rigenerazione è soggetta ad una maggiorazione percentuale del 50% (art. 4);
- Cambio di destinazione d’uso: nella superficie urbanizzata, come definita nel PTR, all’interno delle categorie di cui al T.U. edilizia è sempre ammessa la modifica di destinazione d’uso, anche in deroga alle indicazioni del PGT, e la stessa non è assoggettata al reperimento di aree per servizi e di interesse generale (art. 4);
- Gli usi temporanei: i Comuni possono consentire, previa stipula di una convenzione, l’utilizzazione temporanea di alcune aree, anche per usi che siano in deroga rispetto a quanto previsto nello strumento urbanistico (art. 4);
- Medie strutture di vendita: in caso di recupero di un edificio già esistente in un centro abitato di un Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la convenzione può derogare alle dotazioni minime previste nel PGT per la dotazione di parcheggi pubblici o ad uso pubblico e possono essere individuati parcheggi limitrofi sostitutivi per l’utenza (art. 7);
- Il recupero dei piani terra esistenti: per gli insediamenti di nuovi esercizi di vicinato, posti al piano terra di edifici esistenti con affaccio sullo spazio pubblico e oggetto di progetti di rigenerazione, non si deve corrispondere né il contributo di costruzione né la monetizzazione dello standard (art. 8).
Tags: